LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALIIN SVIZZERA
La protezione dei beni culturali vanta in Svizzera una lunga tradizione e, nel raffronto internazionale, ha in molti settori un carattere esemplare. La Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi o situazioni di emergenza del 1° gennaio 2014fornisce una solida base giuridica per la tutela del patrimonio culturale.
L'Inventario svizzero dei beni culturali, pubblicato per la prima volta nel 1988 e periodicamente aggiornato, è un risultato pionieristico. Altrettanto avanzati sono gli sforzi della Svizzera nell’allestimento di documentazione di sicurezza e nella custodia fiduciaria dei beni culturali provenienti da altri Stati, in cui la loro protezione non può più essere garantita (safe haven, porto sicuro).
In Svizzera, la Confederazione crea le premesse per una protezione efficace dei beni culturali e collabora a tal fine con partner nazionali ed esteri: organizzazioni internazionali, altri organi federali e cantonali, istituzioni culturali, associazioni del settore e privati. La Sezione PBC dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)è l'ente competente per tutte le questioni inerenti alla protezione dei beni culturali
L'Inventario svizzero dei beni culturali, pubblicato per la prima volta nel 1988 e periodicamente aggiornato, è un risultato pionieristico. Altrettanto avanzati sono gli sforzi della Svizzera nell’allestimento di documentazione di sicurezza e nella custodia fiduciaria dei beni culturali provenienti da altri Stati, in cui la loro protezione non può più essere garantita (safe haven, porto sicuro).
In Svizzera, la Confederazione crea le premesse per una protezione efficace dei beni culturali e collabora a tal fine con partner nazionali ed esteri: organizzazioni internazionali, altri organi federali e cantonali, istituzioni culturali, associazioni del settore e privati. La Sezione PBC dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP)è l'ente competente per tutte le questioni inerenti alla protezione dei beni culturali
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE SVIZZERO NEL PERIODO 1945-2000
Durante la Seconda guerra mondiale, la Svizzera fu in gran parte risparmiata dall’altrove massiccia distruzione dei beni culturali. Nel 1962 aderì alla Convenzione dell'Aia e nel 1968 entrò in vigore la legge federale del 6 ottobre 1966 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. La legge del 1966 prevedeva "la salvaguardia e il rispetto dei beni culturali in caso di conflitti armati". Le disposizioni esecutive della legge svizzera sulla protezione dei beni culturali sono state ulteriormente precisate nel 1985 con l'ordinanza del 17 ottobre 1984 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati.
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Nei primi decenni, le misure di protezione si sono concentrate sulla registrazione dei beni culturali da proteggere, impegno culminato nel 1988 nella prima versione dell'"Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale".
Ulteriori misure ai sensi della legge svizzera del 1966 sulla protezione dei beni culturali concernevano la formazione di specialisti della protezione civile e l’allestimento di documentazione di sicurezza "in cui vengono registrati gli elementi essenziali per il restauro, la ricostruzione o la trasmissione". La documentazione di sicurezza deve essere prodotta secondo le direttive federali e presentata su microfilm all'Ufficio federale della protezione della popolazione affinché venga conservata dalla Confederazione. Dal 1979 i microfilm sono conservati nell'Archivio dei microfilm di Heimiswil nel Cantone di Berna
Ulteriori misure ai sensi della legge svizzera del 1966 sulla protezione dei beni culturali concernevano la formazione di specialisti della protezione civile e l’allestimento di documentazione di sicurezza "in cui vengono registrati gli elementi essenziali per il restauro, la ricostruzione o la trasmissione". La documentazione di sicurezza deve essere prodotta secondo le direttive federali e presentata su microfilm all'Ufficio federale della protezione della popolazione affinché venga conservata dalla Confederazione. Dal 1979 i microfilm sono conservati nell'Archivio dei microfilm di Heimiswil nel Cantone di Berna
Tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, si sono verificate numerose perdite di beni culturali di importanza nazionale che hanno portato a un ripensamento nel settore. Ne sono un esempio l'incendio del ponte della Cappella di Lucerna (1993), l'incendio nel centro storico di Berna (1997) e gli smottamenti di Gondo (2000). Tali eventi hanno comportato la perdita di beni culturali di importanza nazionale e regionale
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL XXI SECOLO
Fino agli inizi del XXI secolo, le competenze dei Cantoni in materia di protezione dei beni culturali si limitavano principalmente alle misure di protezione preventiva in caso di conflitti armati in conformità con il diritto federale e con la Convenzione dell'Aia. L'articolo 5 del Secondo protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 26 marzo 1999, ratificato dalla Svizzera nel 2004, ha fornito una definizione più precisa delle misure di protezione in tempo di pace. Nel 2005 e nel 2007, le drammatiche inondazioni nella Svizzera interna e nordoccidentale e l’incendio della Casa della corporazione dei carpentieri a Zurigo hanno evidenziato che i beni culturali svizzeri non sono ancora sufficientemente protetti dalle catastrofi naturali.
L'entrata in vigore della legge sulla protezione dei beni culturali del 1° gennaio 2014, completamente riveduta, costituisce la base giuridica federale per la protezione dei beni culturali da catastrofi o situazioni di emergenza. Ai Cantoni venne affidato il compito di pianificare e attuare misure emergenziali per la protezione da incendi, crolli di edifici, alluvioni, terremoti, smottamenti e ulteriori pericoli specifici. Ciò ha richiesto tuttavia anche un adeguamento della base giuridica a livello cantonale e una stretta collaborazione tra la protezione civile, i vigili del fuoco e le altre autorità.
Anche la digitalizzazione pone nuove sfide per la protezione dei beni culturali. Il passaggio dagli archivi analogici a quelli digitali solleva questioni relative alla protezione fisica dei supporti di dati, alla conservazione a lungo termine e alla garanzia di usabilità futura. Allo stesso tempo, la trasformazione digitale offre enorme potenzialità per la documentazione di sicurezza dei beni culturali. I supporti dati digitali sono meno soggetti a processi di decomposizione ed è possibile rendere i dati accessibili a livello globale.
Anche la digitalizzazione pone nuove sfide per la protezione dei beni culturali. Il passaggio dagli archivi analogici a quelli digitali solleva questioni relative alla protezione fisica dei supporti di dati, alla conservazione a lungo termine e alla garanzia di usabilità futura. Allo stesso tempo, la trasformazione digitale offre enorme potenzialità per la documentazione di sicurezza dei beni culturali. I supporti dati digitali sono meno soggetti a processi di decomposizione ed è possibile rendere i dati accessibili a livello globale.
COMMERCIO ILLEGALE DI BENI CULTURALI
La Svizzera è stata, e in parte lo è tuttora, un crocevia per il commercio illegale di beni culturali. Grazie agli sforzi della Confederazione e dei Cantoni, il commercio illegale di beni culturali è sorvegliato e perseguito ormai da numerosi anni.
Al fine di attuare la Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nel giugno 2003 è entrata in vigore la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali. L'autorità federale competente è il Servizio specializzato Trasferimento dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura (UFC).
Al fine di attuare la Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nel giugno 2003 è entrata in vigore la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali. L'autorità federale competente è il Servizio specializzato Trasferimento dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura (UFC).